Trattamento fiscale del leasing finanziario

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Trattamento fiscale del leasing finanziario:
Qualunque sia la forma adottata, il contratto di leasing determina dal punto di vista contabile le medesime conseguenze. Finchè perdura il contratto, il valore del bene continuerà ad essere contabilizzato e ammortizzato dal formale proprietario (il locatore), il quale segnerà fra i suoi proventi i canoni di leasing. Per l’utilizzatore, invece, questi canoni sono ovviamente un costo.
L’impresa locataria deve dichiarare i canoni di leasing, che sono integralmente deducibili. Naturalmente vale il principio di competenza, perciò la data di incasso non è rilevante. Il principio di competenza vale anche per l’utilizzatore, che ha diritto a portare in deduzione tali costi se documentati ed inerenti ad un’attività d’impresa. La deducibilità fiscale dei canoni di leasing è soggetta ad una normativa enormemente dettagliata, questa è disciplinata dall’art. 102 co. 7 DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte Dirette), introdotto con l’intento di fissare un periodo minimo di durata del contratto. I periodi minimi fissati variano in relazione alla natura del bene, e in particolare vale la distinzione tra beni mobili (soprattutto le autovetture a deducibilità limitata) e immobili.
dal 01/01/2008
La durata minima di questo tipo di contratto è così distinta per i beni aventi la seguente natura:
• Autovetture non strumentali – La durata del contratto deve corrispondere almeno a quella prevista per l’ammortamento dell’autovettura.
• Beni mobili (esclusi gli automezzi non strumentali) – La durata deve corrispondere ad almeno i 2/3 di quella prevista per l’ammortamento del bene.
• Beni immobili – La durata minima varia in relazione al coefficiente di ammortamento previsto per il bene immobile, con le seguenti regole:
a) Se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è minore del 3,7%, la durata minima è fissata a 18 anni.
b) Se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è compreso tra il 3,7% e il 6%, la durata minima è fissata ai 2/3 del periodo di ammortamento.
c) Se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è maggiore del 6%, la durata minima è fissata a 11 anni.