Leasing Origini

ottobre 23, 2009 by admin  
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Le origini del Leasing:

Nell’ultimo decennio, l’ascesa del leasing alla vetta dei finanziamenti rivolti alle aziende, è stata repentina ed incontrastata; il termine, derivante dall’inglese to lease, significa prendere in prestito, affittare, anche se nel nostro paese è stato tradotto, ormai inequivocabilmente da tutti, in locazione finanziaria. Il contratto di leasing fa parte di quella categoria di contratti cosiddetti atipici, in quanto non espressamente disciplinati dal codice civile; può considerarsi un mix degli schemi dei contratti della vendita con “patto di riservato dominio” (art. 1523 c.c.) e della locazione di cui all’art. 1571 del Codice Civile.

Come definire il Contratto di Leasing

ottobre 23, 2009 by admin  
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Come definire il Contratto di Leasing?:
Per Leasing s’intende quel contratto in forza del quale, un soggetto (locatore) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di usare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l’utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo esercizio dell’opzione di acquisto (chiamato riscatto), e pagamento di un prezzo (comunemente prezzo di riscatto).

Le caratteristiche del Contratto di Leasing

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Le caratteristiche del Contratto di Leasing:
Il primo canone pagato dall’utilizzatore, generalmente di importo maggiore rispetto ai successivi, viene chiamato maxicanone iniziale, questo perché risulta comprensivo del cosiddetto acconto, cioè maggiorato di una somma in termini percentuali (in genere tra il 10% e il 30%) del costo del bene da finanziare, al netto di Iva; il suo scopo, neanche tanto celato, è quello di ridurre i rischi di perdita della Società di Leasing concedente, in caso di insolvenza dell’utilizzatore e risoluzione del contratto; in tal caso infatti, il locatore si riapproprierebbe del bene, il cui valore di mercato, sommato al maxicanone iniziale ed ai canoni già incassati, si presume superiore ai costi sostenuti dal locatore per l’acquisto dei beni oggetto del contratto di leasing.

Il Contratto di Leasing

ottobre 23, 2009 by admin  
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Il Contratto di Leasing “visto” dall’utilizzatore:
L’azienda utilizzatrice, nella scelta del leasing deve prendere in considerazione anche altri due fattori: il primo è che il costo del bene è soggetto ad Iva (anche nel caso di immobili); il secondo è che il bene oggetto del contratto, rimane di proprietà della società di leasing fino al riscatto, quindi non compare in bilancio tra le immobilizzazioni (eccezion fatta per le società che compilano il bilancio IAS). Sintetizzando, per l’utilizzatore il leasing è una tipologia di contratto di locazione che può concretizzarsi in tre diverse modalità: leasing finanziario, leasing operativo e lease-back.

Trattamento fiscale del leasing finanziario

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Trattamento fiscale del leasing finanziario:
Qualunque sia la forma adottata, il contratto di leasing determina dal punto di vista contabile le medesime conseguenze. Finchè perdura il contratto, il valore del bene continuerà ad essere contabilizzato e ammortizzato dal formale proprietario (il locatore), il quale segnerà fra i suoi proventi i canoni di leasing. Per l’utilizzatore, invece, questi canoni sono ovviamente un costo.
L’impresa locataria deve dichiarare i canoni di leasing, che sono integralmente deducibili. Naturalmente vale il principio di competenza, perciò la data di incasso non è rilevante. Il principio di competenza vale anche per l’utilizzatore, che ha diritto a portare in deduzione tali costi se documentati ed inerenti ad un’attività d’impresa. La deducibilità fiscale dei canoni di leasing è soggetta ad una normativa enormemente dettagliata, questa è disciplinata dall’art. 102 co. 7 DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte Dirette), introdotto con l’intento di fissare un periodo minimo di durata del contratto. I periodi minimi fissati variano in relazione alla natura del bene, e in particolare vale la distinzione tra beni mobili (soprattutto le autovetture a deducibilità limitata) e immobili.
dal 01/01/2008
La durata minima di questo tipo di contratto è così distinta per i beni aventi la seguente natura:
• Autovetture non strumentali – La durata del contratto deve corrispondere almeno a quella prevista per l’ammortamento dell’autovettura.
• Beni mobili (esclusi gli automezzi non strumentali) – La durata deve corrispondere ad almeno i 2/3 di quella prevista per l’ammortamento del bene.
• Beni immobili – La durata minima varia in relazione al coefficiente di ammortamento previsto per il bene immobile, con le seguenti regole:
a) Se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è minore del 3,7%, la durata minima è fissata a 18 anni.
b) Se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è compreso tra il 3,7% e il 6%, la durata minima è fissata ai 2/3 del periodo di ammortamento.
c) Se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è maggiore del 6%, la durata minima è fissata a 11 anni.

Leasing finanziario

ottobre 23, 2009 by admin  
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Leasing finanziario:
Il leasing finanziario maggiormente diffuso, si caratterizza per l’esistenza di un rapporto trilaterale dovuto all’intervento tre soggetti:
• il fornitore, cioè colui che fornisce al locatore il bene che sarà oggetto del contratto di leasing.
• il locatore, che svolge l’attività di intermediario finanziario, cioè colui che acquista il bene dal fornitore e lo cede in leasing all’utilizzatore;
• l’utilizzatore o locatario, che utilizza il bene, a fronte del pagamento dei canoni leasing al locatore.
Il bene è scelto direttamente dall’utilizzatore presso il fornitore, al termine del contratto, l’utilizzatore potrà acquisire la piena proprietà del bene esercitando l’opzione di riscatto che nella fattispecie è obbligatoria.
L’utilizzatore assume tutti i rischi e le responsabilità per l’uso del bene (ad eccezion fatta per la normativa antinfortunistico in applicazione dell’articolo 6.2 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96).